Secondo il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6, le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza sono trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
L’attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche’ la presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, ne’ di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.
Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attivita’ imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa – Consob concernente la disciplina degli emittenti.
Molte delle novità del Codice della crisi e dell’insolvenza entreranno in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione e quindi a metà agosto 2020.
Alcune misure, invece, sono entrare già in vigore sabato 16 marzo. Si possono citare, a mero titolo esemplificativo:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it