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Codice della Crisi d’Impresa 2019, ecco cosa cambia

lentepubblica.it • 18 Marzo 2019

codice-crisi-impresa-2019Codice della Crisi d’Impresa 2019: ecco che cosa cambia e quali sono le regole già in vigore.


Secondo il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6, le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza sono trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.

L’attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche’ la presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, ne’ di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attivita’ imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa – Consob concernente la disciplina degli emittenti.

Le misure già in vigore

Molte delle novità del Codice della crisi e dell’insolvenza entreranno in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione e quindi a metà agosto 2020.

Alcune misure, invece, sono entrare già in vigore sabato 16 marzo. Si possono citare, a mero titolo esemplificativo:

  • Albo dei curatori: un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi.
  • Certificato debiti: un certificato unico relativo all’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, adottando i modelli per la certificazione dei carichi pendenti .
  • Nomina degli organi di controllo: deve essere effettuata se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
  • Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: si applica anche nel caso in cui la società sia priva dell’organo di controllo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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